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Il caso di Lassana Diarra. Perché potrebbe rivoluzionare il calciomercato

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Caso Lassana Diarra e impatto della sentenza UE sul calciomercato
a cura del Dott. Mario Piroli
Dopo la vicenda “Superlega” e in attesa di comprendere se la nuova regolamentazione FIFA in materia di agenti è compatibile con il diritto eurounitario, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea continua ad essere protagonista nel panorama calcistico. Il recente caso giudiziario di Lassana Diarra ha, infatti, fatto emergere alcune criticità del sistema dei trasferimenti dei calciatori, le quali non lo rendono compatibile con i principi europei in materia di libera circolazione e concorrenza.

In particolare, la Corte di Giustizia – con sentenza del 4 ottobre 2024 (Lassana Diarra e FIFPRO c. FIFA e URBSFA) nella causa C-650/22 – ha sancito che le disposizioni di cui al Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (RSTP) che impongono risarcimenti pecuniari e sanzioni sportive supplementari per risoluzioni contrattuali senza giusta causa da parte dei calciatori, sono incompatibili con il diritto eurounitario.

Prima di addentrarsi nel merito delle valutazioni dei giudici di Lussemburgo, giova riassumere brevemente i fatti. Nel 2013, il calciatore Lassana Diarra ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva quadriennale con il club russo Lokomotiv Mosca. In seguito a una riduzione della retribuzione, Diarra ha risolto unilateralmente il suddetto contratto. La Lokomotiv Mosca, considerando tale risoluzione senza giusta causa, ha adito la FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC). La controversia ha coinvolto, seppur indirettamente, il club belga Sporting Charleroi, che si era inizialmente interessato all’ingaggio del calciatore, ma ha successivamente ritirato l’offerta temendo l’impossibilità di tesserare il calciatore e le potenziali sanzioni pecuniarie e sportive in caso di soccombenza dello stesso dinanzi alla DRC.

Nel 2015, la DRC ha effettivamente condannato Diarra a risarcire la Lokomotiv Mosca per 10,5 milioni di euro, ritenendo la risoluzione del contratto senza giusta causa. Di seguito, il calciatore ha citato in giudizio la FIFA e la Federazione calcistica belga, chiedendo un risarcimento di circa 6 milioni di euro. Il giudizio di primo grado si è concluso con esito favorevole al calciatore. La sentenza veniva poi impugnata dinanzi la Corte di Appello di Mons, la quale ha ritenuto necessario rinviare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La norma sulla quale si è fondata la decisione di condanna della DRC è l’art. 17 del RSTP, rubricato “Conseguenze della risoluzione contrattuale senza giusta causa”. Tale norma dispone, in sintesi, che la parte che risolve unilateralmente un contratto di prestazione sportiva senza giusta causa è tenuta a corrispondere alla controparte un risarcimento pecuniario. La stessa norma precisa, poi, che se un calciatore è stato condannato a corrispondere un risarcimento pecuniario, il nuovo club che lo ha tesserato è responsabile in solido col calciatore. In aggiunta, è possibile che vengano imposte delle sanzioni sportive in capo al calciatore ed al club che (eventualmente) lo ha tesserato; ciò in quanto la norma opera una presunzione secondo cui il club con il quale il calciatore ha sottoscritto un nuovo contratto ha indotto la risoluzione del precedente contratto. Necessario anche precisare che l’allora quadro normativo prevedeva che il trasferimento internazionale del calciatore fosse subordinato all’emissione dell’International Transfer Certificate (ITC), che poteva essere negato in presenza di controversie contrattuali pendenti.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, anzitutto, richiamato i principi sanciti nella nota sentenza “Superlega”, evidenziando che le regole adottate dalle Federazioni sportive sono soggette al diritto eurounitario, salvo i casi in cui tali regole siano adottate esclusivamente su questioni non economiche ovvero per questioni di solo interesse sportivo. L’art. 17 del RSTP, dunque, rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, avendo un diretto impatto sia sul lavoro dei calciatori come attività economica professionale, sia in relazione alla composizione delle rose dei club, che comunque rientra nella loro attività professionale.
Più specificamente, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto la citata norma incompatibile con la libera circolazione di cui all’art. 45 e con il divieto di accordi tra imprese di cui all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Da un lato, infatti, l’art. 17 del RSTP ha il potenziale di privare, in larga misura, qualsiasi calciatore dal ricevere offerte d’ingaggio da parte di club in Stati europei, creando situazioni di svantaggio per i calciatori professionisti che hanno residenza nell’Unione ovvero che svolgono la loro attività professionale nell’Unione; dall’altro lato, la previsione di una responsabilità in solido per i nuovi club ed il diniego al rilascio dell’ITC viola, manifestatamente, il principio di proporzionalità.

Al lume delle statuizioni della Corte, è probabile che il giudice belga confermi l’incompatibilità dell’art. 17 del RSTP con il diritto eurounitario, emergendo così la necessità per la FIFA di adeguare la norma in questione. La risposta della FIFA, ad ogni modo, è prontamente giunta dopo la pubblicazione della sentenza in commento. Il 14 ottobre, con una nota sul proprio sito web, la FIFA si è dichiarata aperta ad un costruttivo dialogo con gli stakeholders al fine di introdurre le opportune modifiche nel RSTP, sottolineando l’intenzione di operare ed agire sempre nel rispetto del diritto dell’Unione.

Le modifiche potrebbero favorire una maggiore libertà contrattuale per i calciatori, i quali, in assenza di sanzioni sarebbero più propensi a risolvere unilateralmente i propri contratti di lavoro, emergendo, inoltre, un maggior “potere contrattuale” in capo agli stessi a discapito dei club. In tal contesto, difatti, si assisterebbe ad una riduzione dei trasferimenti e, conseguentemente, degli introiti per i club.