a cura di
Dott. Mario Piroli – Docente di diritto sportivo FIFA Football Agent
La professione dell’agente di calciatori rappresenta, sin dai suoi albori, una professione tanto ambita quanto controversa. Iniziato ad emergere alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, l’agente di calciatori era un soggetto che, o per competenze professionali oppure per rapporti di parentela con i calciatori, svolgeva un’attività di assistenza nella stipula dei contratti dei calciatori ovvero una intermediazione tra due società sportive per la vendita dell’allora “cartellino”. La figura dell’agente di calciatori, così come viene concepita oggi, è certamente figlia della nota “sentenza Bosman” del 15 dicembre 1995, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità Europee consentì ai calciatori professionisti di trasferirsi gratuitamente in una nuova società sportiva alla naturale scadenza del contratto di lavoro. Tale sentenza fu assolutamente rivoluzionaria in quanto permise l’applicazione, sui calciatori professionisti, della normativa eurounitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori, con l’inevitabile conseguenza dell’abolizione del vincolo sportivo nel settore professionistico.
Sul fronte internazionale, la FIFA ha, in più occasioni, manifestato una sorta di insofferenza nei confronti dell’agente di calciatori, soprattutto in relazione alle regolamentazioni sulla materia che si sono susseguite. Nel 1994 venne emanato il primo Regolamento sull’agente di calciatori; si trattava di una normativa che introdusse la figura dell’“agente FIFA”, ossia il soggetto abilitato ad occuparsi, per conto delle società sportive e/o dei calciatori, dei trasferimenti di calciatori in qualunque parte del mondo. Dal ’94 in poi si assistette ad un costante perfezionamento della normativa internazionale in materia di agenti, sino a giungere ad un sistema che, in estrema sintesi, si connotava per la presenza di un esame abilitativo, il quale doveva essere necessariamente superato per poter ottenere l’apposita licenza ai fini dello svolgimento della professione di agente di calciatori.
Nell’aprile del 2015 arrivò quello che, da molti addetti ai lavori, fu definito l’“anno zero” per gli agenti di Blatter volle introdurre una riforma epocale che eliminò la figura dell’agente FIFA, a discapito della nuova figura dell’“intermediario sportivo”. Il problema che si pose, in realtà, non fu legato alla denominazione dell’agente, bensì al fatto che venne rimosso qualsivoglia esame abilitativo per lo svolgimento della professione. In sostanza, in uno dei business più rilevanti per giro di denaro ed attenzione mediatica (il calcio, ndr), si decise di aprire le porte a qualsiasi soggetto che volesse diventare un intermediario sportivo, anche senza alcuna competenza in materia.
La liberalizzazione della professione dell’agente di calciatori termina (sul fronte internazionale, in quanto se volgiamo lo sguardo al nostro Paese, già nel 2018, il legislatore statale istituì il Registro nazionale degli agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione, a seguito del superamento delle apposite prove d’esame, in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere la professione) il 9 gennaio 2023, con l’entrata in vigore del Regolamento FIFA agenti di calcio. Con tale nuovo Regolamento è emersa chiaramente la scelta della FIFA: un vero e proprio ritorno all’ancien règime e, dunque, una reintroduzione di un sistema di licenze obbligatorio per poter svolgere la professione, al fine di colmare le lacune della precedente disciplina dell’aprile 2015.
La regolamentazione introdotta nel 2023, tuttavia, ha fatto emergere una serie di problematiche che hanno condotto a molteplici contenziosi in diversi Paesi. In particolare, la FIFA ha voluto vietare agli agenti la possibilità di rappresentare più parti nell’ambito della medesima operazione. Difatti, ad esclusione del caso in cui l’agente rappresenti sia il calciatore sia la società sportiva acquirente dello stesso calciatore e a condizione che entrambi gli assistiti diano espresso consenso scritto, un agente non può usufruire dell’istituto della rappresentanza multipla. Altra disposizione del nuovo Regolamento molto discussa è l’art. 15, il quale prevede il “fee cap” (tetto alle commissioni percepite dagli agenti); tale norma indica una serie di percentuali da applicare ai fini del calcolo del quantum della commissione, percentuali che non rappresentano, va precisato, una mera indicazione di massima, bensì un vero e proprio vincolo da cui gli agenti non possono discostarsi.
Tali novità non sono state colte di buon occhio dagli agenti, i quali – per il tramite delle loro associazioni maggiormente rappresentative – hanno provveduto ad impugnare la
nuova regolamentazione, contestandone, in particolare, la legittimità e compatibilità con il diritto eurounitario in materia di libera concorrenza. Tali contestazioni sono state ritenute meritevoli di approfondimenti, in specie, dal Tribunale di Mainz (Germania), il quale ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dovrà pronunciarsi sull’effettività legittimità, in Europa, delle norme che disciplinano il “fee cap” ed il divieto di rappresentanza multipla (nonché altre norme, le quali rilevano in maniera marginale). Non soltanto in Europa sono state poste delle censure avverso la nuova regolamentazione: in Brasile, il Tribunale Civile di Barra da Tijuca ha emesso una decisione con la quale è stata sospesa l’implementazione del Regolamento FIFA nel territorio brasiliano, dato che le svariate limitazioni imposte agli agenti sono state ritenute eccessivamente restrittive rispetto ai principi costituzionali brasiliani in materia di libera attività economica; più recentemente, anche in Argentina, il Tribunale Federale di Buenos Aires ha disposto la parziale sospensione dell’applicazione del Regolamento FIFA.
Nel proliferare di contenziosi e nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la FIFA, ha optato per un dietrofront: a 2 giorni dall’apertura del calciomercato invernale 2024, ha provveduto a disporre la sospensione, in tutto il mondo, della nuova regolamentazione, sospensione operante, tuttavia, soltanto sulle norme oggetto di contenzioso.
In tal contesto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea diverrà, nuovamente, protagonista, in quanto avrà il difficile compito di pronunciarsi su di una vicenda giuridica che risulta di cruciale interesse per il settore calcistico e che potrà stravolgere le modalità di svolgimento della professione di agente di calciatori.